Un assegno protestato è un assegno nei cui confronti è stato avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. Le ragioni che portano al protesto di un assegno possono essere molteplici, anche se la più comune è la mancanza fondi sul conto di chi ha emesso l’assegno.
Il mancato pagamento di un assegno, e quindi la levata di un protesto, viene certificata da un ufficiale giudiziario, il quale appunto certifica che nonostante sia stato rivolto l’invito al pagamento al debitore nelle forme previste dalla legge, questi non ha adempiuto.
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Importanza del Protesto dell’Assegno
L’istituto del protesto è una garanzia per chi riceve l’assegno. Grazie al protesto, infatti, il creditore potrà rivalersi sugli eventuali giranti dell’assegno, i quali rispondono in solido con il traente. Il protesto, dunque, durante il procedimento civile che il creditore instaura per fare valere i propri diritti, ha valore probatorio. Per questo motivo, come abbiamo detto, viene certificato da un ufficiale giudiziario.
Il creditore avrà diritto di rivalersi, a scelta, sia su chi ha emesso l’assegno, rivalsa che sarà presumibilmente difficile visto che non questo soggetto non aveva i fondi per pagare l’assegno, che su un giratario a scelta, e in questo caso sceglierà quello più solvibile. Il giratario, una volta pagato l’assegno, diventerà a sua volta creditore verso i giratari prima di lui, o verso chi ha emesso l’assegno, e potrà così rivalersi su questi. Per questo motivo, la banca che ha inviato al protesto l’assegno,rilascia al creditore, insieme all’originale dell’assegno protestato, anche una dichiarazione nella quale attesta la avvenuta presentazione all’incasso dell’assegno nei termini di legge e il mancato pagamento.
Questa dichiarazione viene poi trasmessa alla Camera di Commercio competente, la quale provvede ad iscrivere il nominativo della persona protestata nel Registro dei Protesti. Questo in considerazione del fatto che il protesto di un assegno è un atto grave, visto che dimostra pubblicamente lo stato di insolvenza di un soggetto.
Conseguenze Protesto di un Assegno e Sanzioni
Vediamo quali sono dunque le conseguenze del protesto di un assegno. La prima conseguenza, oltre all’iscrizione nel Registro dei Protesti nazionale, è l’iscrizione al CAI, la centrale di Allarme Interbancaria, gestita dalla Banca d’Italia, e l’iscrizione ad eventuali centrali rischi private a cui aderisce la singola banca.
Questa iscrizione avviene decorsi 60 giorni dalla data del protesto, tempo nel quale il protestato può pagare l’assegno, comprensivo di interessi legali, spese di protesto e una penale pari al 10% del valore facciale dell’assegno emesso. A questo scopo si effettua il pagamento dell’assegno, relativi interessi, spese e penali, direttamente presso il notaio che ha levato il protesto, o presso l’ufficiale giudiziario o presso la banca il cui assegno è stato protestato.
Trascorsi 60 giorni, il nominativo viene iscritto alla CAI e tale atto comporta l’insolvenza manifesta del creditore, ossia porta alla revoca degli affidamenti in essere e alla revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni di qualsiasi banca. Eventuali assegni emessi, senza il rispetto di questo divieto, sarebbero protestati a loro volta per difetto di autorizzazione a emettere assegni, e questo anche in presenza di fondi per pagarli sul conto corrente.
Nel caso in cui il debitore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non provveda a pagare l’assegno, sono previste sanzioni accessorie. In particolare, sarà vietato per non meno di 2 anni e non più di 5 anni emettere assegni bancari o postali quando l’importo dell’assegno non pagato, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a 2.582 euro.
Inoltre, è prevista l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, se l’importo dell’assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a 51.645 euro.
Troviamo poi delle sanzioni pecuniarie.
Chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non può essere pagato per mancanza di liquidità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro;
Per un assegno superiore a 10.000 euro, o nel caso di ripetizione della violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
Cancellazione Protesto dell’Assegno Bancario
Chiaramente il debitore può ottenere la cancellazione del protesto anche trascorsi i 60 giorni. La legge, però, non permette l’immediata cancellazione dal registro informatico dei protesti nemmeno nel caso in cui il debitore provveda successivamente al pagamento della somma, secondo quanto stabilito dall’Art. 17, l. n. 108 del 07.03.1996.
Solo dopo che è passato un anno dalla levata di protesto, il debitore può ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, a condizione che
-Abbia pagato il proprio debito.
-Non abbia subito un altro protesto.
-Abbia ottenuto la riabilitazione, facendo ricorso al Presidente del Tribunale della provincia di residenza.
La cancellazione dei dati del protesto viene disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
Trascorsi cinque anni dalla levata del protesto, comunque, questo viene cancellato automaticamente.