Scoprire di essere stati iscritti nella Centrale di Allarme Interbancaria può creare parecchia preoccupazione. La banca comunica che un assegno è risultato privo di copertura, arriva un preavviso di revoca oppure, nel momento in cui si prova a richiedere un nuovo libretto, emerge un blocco che impedisce di emettere altri assegni. Che cosa significa esattamente? Quanto dura la segnalazione? È possibile controllarla o ottenerne la cancellazione?
La Centrale di Allarme Interbancaria, indicata comunemente con la sigla CAI, non è una generica lista di cattivi pagatori. È un archivio specifico relativo all’utilizzo irregolare di assegni bancari e postali e di carte di pagamento. Nel caso degli assegni, l’iscrizione produce conseguenze precise, tra cui la revoca di sistema e il divieto temporaneo di emettere nuovi titoli. Per affrontare il problema occorre innanzitutto capire perché l’assegno non è stato pagato. La procedura cambia, infatti, a seconda che manchino i fondi oppure l’autorizzazione a emettere assegni. In questa guida vedremo quando avviene l’iscrizione, quanto rimangono visibili i dati, come richiedere quella che viene abitualmente chiamata visura CAI e in quali casi è possibile ottenere una rettifica o una cancellazione anticipata.
Contenuti
Cos’è la Centrale di Allarme Interbancaria
La CAI è un archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia per favorire il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti. La disciplina di riferimento deriva principalmente dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dal Decreto del Ministero della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458 e dai provvedimenti attuativi della Banca d’Italia.
Nell’archivio confluiscono informazioni inviate da banche, Poste Italiane, intermediari che emettono carte di pagamento, Prefetture e autorità giudiziaria. La Banca d’Italia gestisce l’archivio, ma non decide autonomamente chi debba essere segnalato. L’inserimento viene effettuato dall’ente che ha rilevato l’irregolarità o applicato la sanzione.
Per quanto riguarda gli assegni, la CAI contiene le generalità delle persone fisiche o giuridiche che hanno emesso titoli senza autorizzazione o senza la provvista necessaria. Contiene inoltre i dati identificativi degli assegni irregolari, di quelli non restituiti dopo la revoca e dei titoli denunciati come rubati, smarriti o comunque bloccati.
Nell’archivio sono registrati anche i provvedimenti sanzionatori adottati dai Prefetti e le eventuali sanzioni penali applicate dall’autorità giudiziaria. Non tutte queste informazioni hanno però la stessa durata. Per comprendere per quanto tempo resterà una registrazione, bisogna quindi individuare esattamente il tipo di dato presente.
Quando si viene iscritti nella CAI per un assegno
Le due situazioni principali sono l’emissione senza autorizzazione e l’emissione senza provvista. Possono sembrare simili, perché in entrambi i casi l’assegno non viene pagato, ma la legge le tratta in modo diverso.
Un assegno è senza autorizzazione quando non esiste più, o non è mai esistito, un valido rapporto che permetta al cliente di emetterlo. Può succedere, per esempio, quando il conto è stato chiuso prima dell’emissione, manca una convenzione di assegno, la banca ha già revocato l’autorizzazione oppure il titolo viene emesso durante un precedente periodo di revoca di sistema.
Rientrano nella stessa area anche alcune situazioni nelle quali viene utilizzato un modulo che non poteva più essere adoperato, come un assegno appartenente a un conto intestato a un altro soggetto o un titolo precedentemente denunciato come smarrito o sottratto.
L’emissione senza autorizzazione non può essere sanata con il pagamento tardivo previsto per gli assegni scoperti. La banca trattaria deve iscrivere il nominativo del traente nella CAI entro venti giorni dalla presentazione al pagamento, senza che sia necessario attendere il termine concesso per regolarizzare un difetto di fondi.
Un assegno è invece senza provvista quando il cliente era autorizzato a emetterlo, ma al momento della presentazione sul conto non era disponibile l’intera somma necessaria. Il problema sussiste anche quando i fondi mancano solo in parte. In questo caso il cliente può evitare la segnalazione effettuando correttamente il pagamento tardivo entro il termine stabilito dalla legge.
La distinzione è decisiva. Versare successivamente denaro sul conto potrebbe risolvere materialmente il debito, ma non rende autorizzata un’emissione che autorizzata non era. Prima di compiere qualsiasi operazione conviene quindi chiedere alla banca la causale esatta del mancato pagamento.
Il preavviso di revoca e il termine di 60 giorni
Quando un assegno regolarmente autorizzato non viene pagato per mancanza di provvista, la banca deve inviare al traente un preavviso di revoca. La comunicazione deve informarlo dell’irregolarità, della possibilità di effettuare il pagamento tardivo e delle conseguenze che si verificheranno se non fornirà la prova della regolarizzazione.
Il preavviso deve essere inviato entro il decimo giorno dalla presentazione dell’assegno al pagamento. La comunicazione viene normalmente spedita al domicilio indicato dal cliente nel contratto relativo all’utilizzo degli assegni. È quindi importante che l’indirizzo comunicato alla banca sia sempre aggiornato.
Non conviene ignorare una raccomandata o pensare che la mancata consegna interrompa automaticamente la procedura. Se la banca ha inviato la comunicazione all’indirizzo correttamente indicato nel rapporto contrattuale, la mancata acquisizione materiale della lettera potrebbe non essere sufficiente per contestare la successiva iscrizione.
Il pagamento tardivo deve essere completato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno. Questo termine non decorre dalla data in cui viene ricevuto il preavviso. Non decorre neppure, necessariamente, dal giorno in cui il cliente viene a conoscenza dell’insoluto.
Il termine di presentazione è generalmente di otto giorni quando l’assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso e di quindici giorni quando è pagabile in un Comune diverso. A questo primo periodo si aggiungono i 60 giorni previsti per la regolarizzazione. Poiché il calcolo può risentire delle caratteristiche del titolo e delle date effettive, è prudente farsi confermare per iscritto dalla banca il termine ultimo applicabile.
Come effettuare correttamente il pagamento tardivo
Per evitare l’iscrizione nella CAI non basta versare sul conto l’importo originariamente indicato sull’assegno. Il pagamento tardivo deve comprendere tutte le somme richieste dalla legge:
- l’importo facciale dell’assegno non pagato;
- una penale pari al 10 per cento dell’importo;
- gli interessi legali calcolati per il periodo compreso tra la presentazione e il pagamento;
- le eventuali spese sostenute per il protesto o per la constatazione equivalente.
La regolarizzazione può avvenire pagando direttamente il portatore del titolo oppure costituendo presso la banca trattaria un deposito vincolato destinato al pagamento dell’assegno e dei relativi oneri. Le modalità operative possono variare, perciò è consigliabile chiedere tempestivamente alla banca un conteggio completo e le istruzioni da seguire.
Se il pagamento viene eseguito direttamente al beneficiario, occorre ottenere una quietanza liberatoria idonea a provare non soltanto il versamento dell’importo dell’assegno, ma anche quello della penale, degli interessi e delle spese. La firma del portatore sulla quietanza deve essere autenticata nei casi previsti per dimostrare formalmente il pagamento tardivo.
Un semplice bonifico dell’importo facciale può quindi non essere sufficiente. È uno degli errori più frequenti: il cliente paga il debito principale e pensa che la questione sia conclusa, ma non versa gli oneri accessori oppure non consegna alla banca la documentazione necessaria.
La prova del pagamento deve arrivare alla banca trattaria entro lo stesso termine di 60 giorni. Non basta avere pagato in tempo se la documentazione viene presentata dopo la scadenza. Quando è stato levato il protesto, la prova deve essere fornita anche al pubblico ufficiale che lo ha redatto, così da evitare l’avvio della procedura per le sanzioni amministrative.
È opportuno consegnare i documenti con una modalità che permetta di dimostrare la data di ricezione. Se si procede allo sportello, conviene chiedere una copia protocollata o timbrata. In alternativa si possono utilizzare i canali formali indicati dalla banca, conservando ricevute, conferme di consegna e copie complete di ogni documento.
Quali conseguenze produce l’iscrizione
L’iscrizione del nominativo nella CAI determina la cosiddetta revoca di sistema. Per sei mesi vengono meno tutte le autorizzazioni a emettere assegni, non soltanto quella collegata al conto sul quale è stato tratto il titolo non pagato.
Il soggetto iscritto non può ottenere nuove convenzioni di assegno da banche o Poste Italiane e deve restituire i moduli ancora in suo possesso. Il divieto opera nell’intero sistema bancario e postale. Aprire un altro conto, quindi, non permette di aggirarlo.
Emettere un assegno durante la revoca costituisce una nuova irregolarità per mancanza di autorizzazione, anche se sul conto sono presenti fondi sufficienti. La conseguenza non dipende dalla copertura, ma dal fatto che in quel periodo il soggetto non ha il diritto di utilizzare assegni.
L’iscrizione nella CAI non comporta automaticamente la chiusura del conto corrente, la revoca di ogni carta di pagamento o il rifiuto di un mutuo. Queste conseguenze possono dipendere dalle condizioni contrattuali e dalle valutazioni dell’intermediario, ma non coincidono con l’effetto legale tipico della segnalazione relativa agli assegni.
Non bisogna confondere, inoltre, la revoca di sistema di sei mesi con le sanzioni amministrative accessorie eventualmente applicate dal Prefetto. Queste ultime possono prevedere divieti più lunghi, soprattutto nei casi considerati più gravi dalla legge.
Quanto dura la segnalazione CAI
La durata dipende dalla categoria di dati registrata. Le generalità di chi ha emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista rimangono nell’archivio per sei mesi. Lo stesso periodo si applica ai dati identificativi dei relativi assegni irregolari.
I dati degli assegni non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione restano invece registrati per dieci anni. La durata di dieci anni riguarda anche gli identificativi dei titoli denunciati come rubati, smarriti o bloccati per altri motivi. In questi casi l’iscrizione serve soprattutto a impedire la circolazione e il pagamento di un modulo che non dovrebbe più essere utilizzato.
Le informazioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate dai Prefetti vengono conservate per un periodo compreso tra due e cinque anni. La stessa fascia temporale è prevista per determinate sanzioni penali comunicate dall’autorità giudiziaria.
Alla scadenza del rispettivo periodo i dati vengono cancellati automaticamente. La CAI non conserva nella consultazione ordinaria una storia indefinita delle segnalazioni passate. Per questo una richiesta effettuata dopo la scadenza potrebbe non mostrare una precedente iscrizione già eliminata.
Pagare l’assegno dopo la scadenza dei 60 giorni estingue o riduce il debito verso il beneficiario secondo quanto effettivamente versato, ma non determina normalmente la cancellazione immediata della segnalazione già legittimamente inserita. Il pagamento successivo non trasforma in tempestiva una regolarizzazione avvenuta fuori termine.
Come richiedere la visura CAI
L’espressione “visura CAI” viene usata comunemente per indicare la richiesta di accesso ai dati registrati a proprio nome. Il servizio è gratuito e può essere utilizzato sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche.
Una persona fisica può richiedere direttamente le informazioni che la riguardano. Può farlo anche attraverso un soggetto munito di un valido titolo, come un delegato, un tutore, un curatore o un erede. Per una società o un’associazione la richiesta può essere presentata dal legale rappresentante o da un altro soggetto legittimato in base alla normativa e alla documentazione dell’ente.
Il sistema più rapido è il portale dei Servizi online della Banca d’Italia, selezionando la funzione “Richiedi i dati”. Dal 13 aprile 2026 questo portale rappresenta l’unico canale telematico previsto per l’accesso alla CAI. La procedura può essere completata utilizzando SPID o CIE, ma il servizio prevede anche modalità basate sulla firma digitale o sulla firma autografa.
Rimane possibile presentare una richiesta cartacea. Si può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca d’Italia oppure redigere un’istanza in forma libera contenente i dati anagrafici o identificativi necessari. La domanda può essere inviata per posta ordinaria o via fax a una Filiale della Banca d’Italia che offre il servizio, allegando una copia leggibile di un documento di identità valido.
La richiesta può essere presentata anche personalmente presso una Filiale abilitata. In questo caso occorre portare un documento di identità e comunicare il codice fiscale. Quando le verifiche necessarie lo consentono, la risposta viene normalmente fornita nello stesso momento.
L’esito della richiesta online relativa ai propri dati può essere reso disponibile nell’area personale del portale. Negli altri casi la risposta può essere inviata, secondo la scelta e le condizioni indicate nella domanda, tramite PEC oppure per posta con raccomandata.
È possibile chiedere informazioni anche alla banca o all’ente che ha effettuato la segnalazione. Gli intermediari sono tenuti a fornire all’interessato le informazioni personali che lo riguardano.
Dati nominativi e verifica di un singolo assegno
La consultazione dei dati nominativi non è aperta indiscriminatamente a chiunque. Un privato non può inserire il nome di un’altra persona e controllare liberamente se questa abbia emesso assegni scoperti. Possono accedere ai dati personali il diretto interessato, i soggetti legittimati, gli enti segnalanti e le autorità autorizzate.
Sono invece consultabili i dati non nominativi necessari per verificare se uno specifico assegno risulti bloccato, smarrito o sottratto. Per effettuare il controllo occorrono normalmente il numero dell’assegno, il codice ABI della banca emittente e il CAB dello sportello.
Questa verifica può essere utile prima di accettare un titolo, ma non garantisce che l’assegno sia coperto. L’assenza di un blocco indica soltanto che, al momento della consultazione, quel determinato titolo non risulta inserito tra quelli segnalati per le causali consultabili. Non permette di conoscere il saldo del conto dell’emittente e non esclude una falsificazione.
Come leggere il risultato della richiesta
Quando si riceve l’esito, bisogna controllare innanzitutto la causale dell’iscrizione. La dicitura relativa alla mancanza di autorizzazione ha conseguenze procedurali diverse da quella relativa alla mancanza di provvista. È poi necessario verificare l’ente segnalante, i dati identificativi dell’assegno e il periodo di validità della registrazione.
Se l’iscrizione riguarda un assegno scoperto, conviene confrontare le date con il preavviso di revoca, la scadenza del termine di presentazione, il pagamento effettuato e la consegna della prova alla banca. Una differenza di pochi giorni può essere determinante.
Se compaiono assegni non restituiti, bisogna verificare se i moduli sono ancora materialmente disponibili, se erano già stati riconsegnati oppure se è necessario denunciarne lo smarrimento. Un titolo non restituito può continuare a comparire nell’archivio molto più a lungo della segnalazione nominativa di sei mesi.
Nel caso di una società occorre controllare anche l’esatta individuazione del soggetto segnalato. A seconda delle caratteristiche del conto, della spendita del nome sociale e dei poteri di firma, può essere necessario valutare la posizione della società e quella della persona che ha sottoscritto il titolo.
Quando è possibile ottenere la cancellazione
Bisogna distinguere la cancellazione automatica dalla rettifica di una registrazione errata. Se l’iscrizione è corretta, i dati vengono eliminati alla scadenza del periodo previsto. Non esiste un diritto generale alla cancellazione anticipata per il solo fatto di avere pagato l’assegno dopo il termine utile.
La cancellazione o la correzione anticipata è invece possibile quando la segnalazione contiene errori oppure è stata effettuata senza i presupposti richiesti. Può accadere, per esempio, che il pagamento completo sia stato eseguito e provato entro il termine, che siano stati associati al soggetto dati non corretti o che la registrazione sia rimasta attiva oltre la durata prevista.
La richiesta non deve essere rivolta genericamente alla Banca d’Italia come se quest’ultima potesse modificare autonomamente i dati ricevuti. Il primo destinatario è l’ente segnalante, che è responsabile dell’esattezza delle informazioni trasmesse e deve correggere o cancellare quelle errate nel più breve tempo possibile.
La contestazione dovrebbe indicare con precisione:
- i dati del soggetto interessato;
- gli estremi dell’assegno e del rapporto bancario;
- la registrazione contestata;
- le ragioni per cui viene ritenuta inesatta o illegittima;
- la rettifica o cancellazione richiesta;
- i documenti che provano quanto affermato.
Tra gli allegati possono essere utili l’esito dell’accesso CAI, il preavviso di revoca, la quietanza liberatoria autenticata, l’attestazione del deposito vincolato, le ricevute di consegna alla banca e ogni comunicazione intercorsa con l’intermediario.
Se la banca non corregge la segnalazione o non risponde adeguatamente, l’interessato può presentare un esposto alla Banca d’Italia. L’esposto permette di segnalare possibili irregolarità, ma non sostituisce una decisione giudiziaria e non garantisce da solo il risarcimento di eventuali danni.
Dopo avere inviato un reclamo scritto all’intermediario, può essere possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, se la controversia rientra nella sua competenza. Nei casi urgenti o quando si chiedono risarcimenti rilevanti, è opportuno consultare un avvocato esperto in diritto bancario per valutare l’azione più adatta.
Differenza tra CAI, protesto e Centrale dei Rischi
La CAI non coincide con il Registro informatico dei protesti. Il protesto è un atto pubblico che accerta formalmente il mancato pagamento del titolo e viene pubblicato nel registro gestito dalle Camere di Commercio. La sua cancellazione segue regole proprie e non deriva automaticamente dalla fine della revoca di sistema.
Può quindi accadere che la segnalazione nominativa nella CAI sia terminata, mentre il protesto risulti ancora pubblicato. Può verificarsi anche il contrario, perché l’iscrizione nella CAI non dipende sempre dalla presenza di un protesto.
La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia ha una funzione ancora diversa. Raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle esposizioni verso banche e intermediari. Non è l’archivio specifico degli assegni irregolari e non applica la revoca di sistema prevista dalla CAI.
Chiedere una visura protesti o un accesso alla Centrale dei Rischi, quindi, non permette di conoscere con certezza la propria posizione nella Centrale di Allarme Interbancaria. Per controllare la segnalazione relativa a un assegno occorre richiedere espressamente i dati CAI.
Errori da evitare
Il primo errore consiste nell’aspettare. I 60 giorni non decorrono dal momento in cui si decide di affrontare il problema e non vengono sospesi da una trattativa informale con il beneficiario. Bisogna chiedere subito alla banca la causale dell’insoluto, il conteggio completo e la data ultima per la regolarizzazione.
Il secondo errore è pagare soltanto l’importo dell’assegno. Senza penale, interessi e spese, il pagamento tardivo non produce l’effetto necessario per evitare la segnalazione.
Il terzo è dimenticare la prova. Effettuare il pagamento e consegnarne la documentazione sono due adempimenti distinti, entrambi da completare entro il termine. Una quietanza incompleta o priva delle formalità necessarie può non essere accettata.
Il quarto errore è confondere la cancellazione CAI con la cancellazione del protesto. La fine della revoca non elimina automaticamente ogni altra registrazione collegata allo stesso assegno.
Infine, non bisogna pensare che una nuova banca o un nuovo conto permettano di emettere assegni durante la revoca. Il divieto riguarda l’intero sistema e non il singolo rapporto nel quale si è verificato l’insoluto.
Conclusioni
Chi riceve un preavviso di revoca dovrebbe agire immediatamente, verificando se l’assegno è stato emesso senza autorizzazione o senza provvista. Nel secondo caso è possibile evitare l’iscrizione pagando entro il termine l’importo, la penale del 10 per cento, gli interessi e le spese, e consegnando tempestivamente la prova alla banca.
Se la segnalazione è già presente, il passo successivo consiste nel richiedere gratuitamente l’accesso ai dati CAI, controllare causale, date ed ente segnalante e contestare per iscritto eventuali errori. Una registrazione corretta termina alla scadenza prevista; una registrazione inesatta, invece, deve essere rettificata dall’ente che l’ha trasmessa.