La perdita di un assegno, che avvenga per smarrimento involontario o per sottrazione fraudolenta, obbliga il traente, il beneficiario o l’ultimo giratario in possesso del titolo ad attivare una serie di cautele giuridiche indispensabili a impedire che il documento venga incassato da terzi e a conservare il proprio diritto al pagamento. L’assegno bancario o circolare, infatti, è un titolo di credito a circolazione cartolare: la sua forza esecutiva dipende dall’esibizione materiale dell’originale. Chiunque lo detenga legittimamente ha facoltà di presentarlo all’incasso entro i termini di legge e di agire in via monitoria qualora la banca trattaria o, nel caso del circolare, l’istituto emittente, rifiutino il pagamento. La sottrazione o la dispersione fisica del titolo espone perciò il legittimo possessore a due tipi di rischio, quello di perdere definitivamente il danaro e quello di incorrere in responsabilità verso eventuali giratari di buona fede. Il nostro ordinamento contempla due livelli di protezione: la denuncia di smarrimento o furto alle Autorità di pubblica sicurezza e la procedura di ammortamento disciplinata dagli articoli 69 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, comunemente denominato Legge Assegni
Denuncia di Smarrimento Assegno
Una volta accertata la perdita del titolo, la prima azione da compiere consiste nel recarsi presso il più vicino ufficio di Polizia di Stato o di Carabinieri per rendere denuncia. È un atto tipico di polizia giudiziaria che ha una duplice funzione. Da un lato attesta, con fede pubblica, l’avvenuto smarrimento o furto in una certa data e in circostanze concretamente descritte; dall’altro lato in caso di sottrazione dolosa costituisce notitia criminis che dà impulso alle indagini per il reato di furto o appropriazione indebita. La modulistica utilizzata dagli uffici di polizia richiede di indicare generalità del denunciante, numero, importo, data di emissione, banca trattaria o emittente, eventuale intestatario originario e catena di girate. È necessario depositare, se disponibile, una copia o una fotografia del titolo, altrimenti occorre descriverlo con la massima precisione. La denuncia non opera di per sé la revoca del pagamento; serve tuttavia a dimostrare la diligenza del denunciante e a far decorrere i termini per la successiva azione di ammortamento dinanzi all’autorità giudiziaria civile.
La prassi bancaria, in parallelo, consiglia di inviare immediatamente alla filiale trattaria, o alla direzione generale se si tratta di assegno circolare, un avviso scritto con cui si chiede di bloccare il pagamento in attesa del decreto di ammortamento. Le banche, pur non essendo giuridicamente vincolate da una semplice comunicazione privata, nella maggior parte dei casi sospendono il pagamento in via cautelativa, proprio per evitare future controversie sulla loro responsabilità. Occorre tenere presente che la disciplina dell’assegno impone al trattario, una volta presentato il titolo nei termini, di onorarlo salvo opposizione di legge; una denuncia depositata a distanza di giorni potrebbe non arrivare in tempo a inibire l’incasso se il possessore di buona fede lo presenta allo sportello.
Per ottenere la tutela definitiva il possessore deve ricorrere all’ammortamento previsto dagli articoli 69 e seguenti del R.D. 1736/1933. L’ammortamento è un procedimento di volontaria giurisdizione che conduce alla pronuncia di un decreto del presidente del tribunale, con cui il titolo viene dichiarato privo di efficacia e il possessore ottiene l’autorizzazione a riscuotere la somma trascorso un termine di legge senza che nessuno si sia opposto. Il ricorso deve essere depositato presso il tribunale del luogo in cui l’assegno è pagabile; ciò discende dalla natura territoriale dell’obbligazione cambiaria. Nel caso di assegno bancario il foro coincide con la sede o la filiale indicata sul titolo, mentre per l’assegno circolare la competenza ricade sul foro della sede principale dell’istituto emittente. Il ricorso, redatto con ministero di avvocato, deve contenere la descrizione del titolo, le circostanze dello smarrimento o del furto, la richiesta di dichiarazione di inefficacia e l’istanza di pubblicazione di estratto del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. È necessario allegare la denuncia presentata alla polizia e, se disponibile, la copia dell’assegno. Il deposito comporta il pagamento del contributo unificato proporzionato al valore del titolo oltre ai diritti di cancelleria per l’emissione e la pubblicazione del decreto.
Il presidente del tribunale, verificata la regolarità del ricorso, emette il decreto di ammortamento che contiene la dichiarazione di inefficacia, l’ordine al trattario di non pagare il titolo e il termine, non inferiore a trenta giorni né superiore a novanta, entro il quale eventuali possessori possono proporre opposizione. Il decreto deve essere notificato alla banca e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; questa pubblicazione, a cura del ricorrente, rende opponibile erga omnes l’inizio della procedura e consente a qualunque portatore del titolo di far valere il proprio diritto. Se nel termine assegnato non interviene opposizione, il ricorrente potrà presentare istanza di rilascio di decreto definitivo che gli attribuisce il diritto di esigere il pagamento dalla banca o, in alternativa, di ottenere un nuovo assegno sostitutivo.
Nel caso in cui un terzo si presenti con l’assegno originale e proponga opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena nel quale il tribunale verifica la legittima titolarità del titolo e la buona fede del possessore. Il ricorrente dovrà dimostrare la continuità delle girate e la propria posizione di ultimo legittimo portatore; l’opponente, dal canto suo, dovrà giustificare il possesso ed eventualmente la propria acquisto a titolo oneroso e in buona fede prima della scadenza del termine di presentazione. Il giudizio si conclude con sentenza che decide a chi spetti il diritto di credito e le spese del procedimento. L’esito negativo dell’opposizione non preclude, per il vincitore, di agire in sede penale qualora riscontri elementi di appropriazione indebita o ricettazione.
È opportuno puntualizzare che la presentazione tardiva dell’assegno, oltre i termini di otto giorni se pagabile nello stesso comune o quindici se pagabile in luogo diverso, non estingue il credito verso il traente, ma libera i giranti e gli eventuali avallanti. Pertanto un assegno smarrito e presentato fuori termine può ancora essere pagato se il traente non revoca l’ordine alla banca. In prospettiva cautelativa il soggetto che ha perduto il titolo farà bene a revocare l’ordine di pagamento, comunicando tale revoca per iscritto alla banca e allegando copia del ricorso di ammortamento. La banca, in presenza di revoca e di decreto di ammortamento, respingerà il titolo anche se presentato da terzi, salvo decisione del giudice.
Sotto il profilo tributario la procedura di ammortamento non comporta imposta di registro perché il decreto ha natura dichiarativa e non traslativa di ricchezza. Le spese vive gravano sul ricorrente e potranno essere recuperate a titolo di danno emergente nel giudizio civile verso chi risulti responsabile della perdita o del furto. Sul piano penalistico la denuncia di smarrimento falsa integra il delitto di simulazione di reato; chi denuncia deve essere consapevole della responsabilità prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.
Se lo smarrimento riguarda un assegno non trasferibile intestato al ricorrente, la procedura è identica, ma il rischio di incasso da parte di terzi risulta ridotto, perché la non trasferibilità impedisce la girata se non per l’incasso presso il proprio istituto. Restano tuttavia rilevanti le ipotesi di incasso con firma falsificata. Le banche, in tali casi, rispondono ex articolo 43 della legge assegni e l’ammortamento consente al legittimo titolare di ristabilire il proprio diritto e di concentrare l’azione di rivalsa contro l’istituto pagatore.
Qualora nel frattempo il traente desideri estinguere il debito consegnando contanti o bonifico al beneficiario, può farlo liberamente, ma la procedura di ammortamento resta necessaria per annullare il titolo che, se circolante, potrebbe riapparire e fondare una seconda azione cambiaria. Una quietanza separata non protegge dal rischio di doppio pagamento se il debitore non controlla la sorte materiale del documento.
Fac Simile Denuncia Smarrimento Assegno
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile denuncia smarrimento assegno.