In questa guida spieghiamo in cosa consiste la quietanza liberatoria assegni e mettiamo a disposizione un fac simile liberatoria assegni da scaricare.
Quando un assegno bancario risulta scoperto, ovvero è stato emesso senza possedere delle dovute coperture sul conto corrente collegato, all’atto di presentazione del creditore per la riscossione, la banca non provvederà al pagamento, dopo avere verificato che non vi sono fondi sufficienti. Per questo, in assenza di un tempestivo intervento riparatore da parte del traente, il creditore intestatario dell’assegno potrà effettuare la levata del protesto. Quanto al termine per la riscossione dell’assegno, questo è fissato in 8 giorni dalla data di emissione per gli assegni emessi su piazza, ovvero nello stesso Comune in cui sono riscossi, e in 15 giorni dalla data di emissione per quelli emessi fuori piazza, ovvero in un Comune diverso da quello in cui il titolo viene riscosso.
Il protesto di un assegno determina la segnalazione del nominativo dell’emittente alla Centrale Allarme Interbancaria della Banca d’Italia, il divieto di emettere assegni per almeno 6 mesi, oltre che la pubblicazione del nominativo presso il Registro Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente.
Tale iscrizione resterà attiva per 5 anni, tranne che il protestato non ne chieda la cancellazione prima. Tale richiesta potrà essere esperita direttamente, qualora il soggetto abbia provveduto al pagamento dell’assegno entro un anno dalla scadenza non rispettata. In questo caso, il protestato dovrà recarsi presso l’Ufficio della Camera di Commercio con una marca da bollo di 70 euro, la visura dei protesti della stessa Camera di Commercio, il titolo originale protestato, i documenti di identità propri e del creditore soddisfatto, oltre che la liberatoria da questi firmata e autenticata dal notaio.
Tutto questo può essere evitato se, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, il debitore paga al creditore la somma di denaro indicata sull’assegno, insieme agli interessi, alla penale e alle eventuali spese per il protesto. La prova dell’avvenuto pagamento viene formalizzata con una quietanza sottoscritta dal creditore con firma autenticata e deve essere consegnata alla banca o, eventualmente, al notaio che ha elevato il protesto.
La liberatoria per gli assegni è, dunque, quella dichiarazione con la quale il creditore attesta di essere stato soddisfatto regolarmente del credito vantato. Con ciò, egli implicitamente rende noto di non avere più niente da pretendere dal soggetto che ha emesso l’assegno, il quale è così liberato dal debito.
Il creditore può fare autenticare la firma sulla quietanza liberatoria, oltre che dal notaio, anche recandosi in comune e presentando
-Documento di identità in corso di validità
-Marca da bollo di 16,00 euro.
Il modello di quietanza liberatoria assegni presente in questa pagina risulta essere piuttosto semplice e può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto successivamente all’anno, il creditore, anche se munito di questi documenti, non potrà chiedere la cancellazione direttamente alla Camera di Commercio, ma dovrà prima ottenere la riabilitazione del giudice, che se la concederà, rappresenterà titolo per chiedere all’ufficio di cancellare il nominativo dal Registro dei Protesti.