In questa guida spieghiamo in cosa consiste il precetto su assegno e mettiamo a disposizione un fac simile di atto di precetto su assegno da scaricare.
L’assegno è un titolo di credito che consiste in una promessa di pagamento da parte del traente, ossia del soggetto che lo ha emesso, in favore del beneficiario, che sarà anche il possessore del titolo medesimo. Se l’assegno non è coperto dai fondi presenti nel conto bancario del soggetto emittente, la banca non procederà al pagamento quando il beneficiario si presenterà a riscuotere la somma dovuta, per cui questi avrà titolo per agire contro l’emittente.
Il precetto è l’atto con cui un creditore intima al debitore inadempiente di pagare la somma dovuta entro i successivi 10 giorni, altrimenti provvederà all’azione legale per l’escussione forzata dei suoi beni, a soddisfacimento del credito vantato.
Prima che sia scaduto il termine per la presentazione, ovvero di 8 giorni dall’emissione dell’assegno su piazza, di 15 giorni dalla data di emissione dell’assegno fuori piazza, se l’assegno non viene pagato, perché la Banca constata che non vi sono sostanze atte a coprire la cifra che deve essere riscossa, si può levare il protesto.
Protesto o meno, visto che questo non è necessario se non ci sono girate e si agisce contro il traente, chi è in possesso di un assegno non pagato, dispone di un titolo esecutivo che permette di recuperare il credito, inizialmente con poche spese e senza passare dalle aule giudiziarie. L’inadempimento di un’ obbligazione comporta infatti che il creditore possa utilizzare forme coattive per la realizzazione del proprio credito, dando origine all’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata può avvenire in presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, art. 474 c.p.c., e l’assegno è un titolo esecutivo valevole per iniziare l’esecuzione.
L’esecuzione forzata inizia con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Questa procedura può essere effettuata se non sono trascorsi più di sei mesi dal giorno in cui è stato presentato l’assegno per l’incasso della somma.
Il precetto è quindi un atto scritto che contiene l’intimazione di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. Il precetto deve contenere i seguenti dati
-Indicazione delle parti.
-Data di notificazione del titolo esecutivo o la trascrizione integrale del titolo stesso.
-Indicazione di un domicilio, in cui si riceveranno le comunicazioni, nello stesso Comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione
-Sottoscrizione del precetto.
I documenti da allegare all’atto di precetto sono
-Una copia dell’assegno, bancario o circolare
-Il certificato di conformità dell’assegno rilasciato dall’Ufficiale Giudiziario
L’esecuzione forzata dovrà avvenire entro i 90 giorni dalla data del precetto e non prima dei 10 giorni da essa, in modo che il debitore abbia il tempo di adempiere alla sua obbligazione. Successivamente ai 90 giorni, l’esecuzione non è più legittima, tranne che il creditore non comunichi alla controparte un nuovo avviso di precetto.
Nel caso degli assegni e delle cambiali, a differenza degli altri titoli, il precetto non è mai anticipato dalla notificato del titolo precettato, visto che esso è incluso nel precetto stesso.
Da parte sua, il debitore ha il diritto di contestare la regolarità formale dell’atto di precetto entro 20 giorni dalla sua comunicazione. Con l’opposizione all’esecuzione si origina così una vera azione legale. Nel caso in cui il debitore non risulti avere effettivamente ricevuto la comunicazione ricevuta, vuoi perché si sia rifiutato di firmarla o perché non era presente al momento della consegna della notifica, la data a cui si fa riferimento per il decorso dei termini del precetto è quella della giacenza.
Per quanto riguarda i costi, generalmente sono abbastanza contenuti. La redazione del precetto può infatti essere fatta dalla parte personalmente, e quindi senza costi. Nel caso in cui ci si rivolga a un legale, invece si devono considerare anche le spese per la redazione del precetto.
Riassumendo, il precetto è l’atto che intima al debitore di adempiere all’obbligazione entro i successivi 10 giorni e che consente al creditore di escutere forzatamente i beni della controparte entro i 90 giorni dalla comunicazione e non prima di 10. Dal canto suo, il debitore può presentare opposizione per ragioni formali, per esempio la somma indicata nell’atto è errata, entro 20 giorni.