In questa guida spieghiamo cosa fare in caso di assegni smarriti.
L’assegno è un titolo di credito che consente al titolare di un conto corrente di pagare in modalità diversa dal contante. La banca provvederà a pagare il beneficiario per l’esatta somma indicata sul titolo, una volta che questi si sarà recato allo sportello, se l’assegno risulta coperto, ovvero se sul conto corrente a esso collegato vi sono fondi sufficienti per soddisfare la richiesta. Per non incorrere in eventuali problemi, è sempre consigliabile riscuotere l’assegno entro 8 giorni dalla data di emissione, se il titolo è stato emesso su piazza, o entro 15 giorni, se esso è stato emesso fuori piazza. Nel primo caso, si intende che l’assegno è stato emesso nello stesso Comune in cui sarà riscosso, nel secondo caso, che esso sarà riscosso in un Comune diverso dal luogo in cui è stato emesso. Tempi ancora più lunghi sono previsti per le riscossioni all’estero, fissati in 20 giorni, se sono realizzate in uno stato europeo, in 60 giorni, se al di fuori dell’Europa. Attenzione, al di fuori di questi periodi, il creditore conserva il diritto a riscuotere le somme indicate sul titolo, ma il traente ha la possibilità di revocare l’assegno.
I problemi di riscossione non esistono, invece, per gli assegni circolari, perché essi risultano coperti dalla banca dal momento dalla loro emissione. Infatti, a differenza degli assegni bancari, questi prevedono che l’emittente li richieda alla banca e allo stesso tempo consegni a questa la cifra che desidera pagare al beneficiario o le fornisca il numero di conto corrente, sul quale sarà effettuato l’addebito con effetto immediato. Ne consegue che l’assegno circolare sarà sempre coperto, senza presentare rischi per il creditore.
Indipendentemente dal fatto che l’assegno sia bancario o circolare, esso deve essere compilato in ogni sua parte, altrimenti è considerato non esigibile da parte di chi vuole riscuotere la somma. Dunque, attenzione che ogni campo sia stato debitamente compilato.
Ora, ci chiediamo cosa potrebbe accadere e cosa fare se smarriamo un assegno emesso. Indipendentemente dal fatto di essere i beneficiari o gli emittenti, la prima cosa da fare è chiamare la banca. A tale riguardo, vogliamo consigliare sempre l’una e l’altra parte a tenere il numero dell’istituto, in modo da poterlo contattare velocemente in caso di emergenze come questi. Se siamo al di fuori degli orari di apertura, possiamo sempre fare riferimento all’apposito numero verde, quello per l’assistenza alla clientela, attivo anche nei fine settimana. Non ci sono problemi se non lo abbiamo a portata di mano, perché basta collegarsi al sito dell’istituto e e lo si trova immediatamente.
La segnalazione alla banca avviene comunicando all’operatore l’eventuale numero della matrice, che si trova sulla parte del blocchetto degli assegni che rimane a chi effettua l’emissione. Nel caso in cui non lo si trovi, sarà compito della banca risalirvi. Ma la chiamata è a titolo informale, perché si limita a allertare l’istituto di credito, nel caso in cui si presenti qualcuno a riscuotere l’assegno. Il passo successivo deve essere quello di recarsi presso una caserma dei Carabinieri o un commissariato di Polizia e esporre denuncia. Una copia di questa deve essere portata in banca per procedere al blocco del titolo. Una procedura complementare sarebbe di rivolgersi al Presidente del Tribunale dove il titolo è pagabile per chiederne l’inefficacia, in quanto smarrito, oltre che per ottenerne un duplicato per l’incasso.
Se ci si avvale di un legale, i costi consistono in un contributo unificato di 85 euro e in una marca da bollo da 8 euro.
Per metterci maggiormente al sicuro, ci conviene sempre fare una fotocopia all’assegno emesso o ricevuto, facendocelo firmare dal debitore nel primo caso. In questo modo, avremo sia una prova dell’esistenza del titolo smarrito che anche tutti gli estremi immediatamente alla portata, nel caso si abbia la necessità di effettuare la denuncia.
Ricordiamo che gli assegni sono emessi ormai generalmente con la clausola di non trasferibilità, ossia non possono essere girati a terzi beneficiari, in modo di vere sempre la certezza di chi riscuoterà il titolo. Il cliente della banca può chiedere l’emissione di un assegno trasferibile, sempre che la somma emessa sia inferiore a 1000 euro, cifra oltre la quale scatta il divieto di pagare in contanti. Gli assegni trasferibili scontano il pagamento di un’imposta di bollo per ogni titolo.
La non trasferibilità restringe i rischi. In caso di assegno non trasferibile, il prenditore del titolo, presentando al traente ed al trattario la denuncia di smarrimento o sottrazione, ha diritto ad ottenere il duplicato del titolo. Le cose sono più complicate in cui ad essere smarrito sia un assegno trasferibile. La denuncia all’Autorità competente, infatti, non impedisce il pagamento dell’assegno, se questo viene presentato nei termini previsto. Di conseguenza, il correntista deve rilasciare una disposizione scritta relativa al comportamento che la banca deve tenere.