L’assegno bancario non trasferibile è uno strumento di pagamento attraverso il quale una persona che possiede un conto corrente presso una data banca ordina a questa di pagare a un terzo una determinata somma, che il soggetto ha a disposizione nel conto corrente.
L’assegno bancario non trasferibile è dunque un ordine di pagamento emesso dal cliente di una banca nei confronti della propria banca, si tratta di un ordine scritto, essendo riportato su appositi moduli standardizzati che la banca utilizza. Il Decreto Legislativo 231/2007 e le successive modifiche ha imposto restrizioni agli assegni bancari per quanto riguarda importo e di trasferibilità. Ogni assegno emesso per una somma pari o superiore a 1000 euro deve indicare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità.
Le banche, inoltre, rilasciano direttamente i blocchetti con prestampata l’indicazione non trasferibile. Deve quindi essere il cliente a richiedere il rilascio di assegni in forma libera, pagando, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50€ per assegno richiesto.
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Come Compilare un Assegno Bancario non Trasferibile
Tra le parti essenziali di un assegno e che sono già stampate nel modulo troviamo la denominazione di assegno bancario, elemento questo che deve essere inserito nel titolo e scritto nella lingua in cui viene redatto l’assegno, l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma dato dal cliente alla banca, il nome della banca emittente e le coordinate del conto del cliente della banca a cui è collegato l’assegno.
Tra tra le principali informazioni di un assegno che il cliente deve inserire prima di emettere l’assegno stesso, troviamo la data e il luogo di emissione, il luogo di pagamento, l’importo dell’assegno, in cifre e in lettere e infine la firma del titolare del conto corrente su cui è appoggiato l’assegno. Tutti questi elementi sono essenziali e dovranno essere tutti presenti, risulta essere dunque importante completare l’assegno bancario in tutte le sue parti.
L’assegno bancario, inoltre, dovrà riportare la dicitura non trasferibile, qualora l’importo dello stesso sia superiore a un dato limite. Questo al fine di evitare l’uso improprio degli assegni per il riciclaggio di denaro. Con la clausola non trasferibile, infatti, si vieta che l’assegno possa circolare e questo significa che l’assegno potrà essere emesso solamente a favore della persona a cui lo si consegna in pagamento, la quale potrà solamente consegnarlo alla propria banca per l’incasso. L’apposizione della clausola non trasferibile, anzi, è diventato lo standard per gli assegni bancari, a partire dal 25 giugno 2008, quando, a seguito del D.L. n. 112, venne stabilito che per l’emissione di un assegno bancario trasferibile, il cliente deve pagare una imposta di bollo di 1,50 euro.
Il mancato rispetto della clausola di non trasferibilità, così come emettere un assegno trasferibile per importo superiore al limite massimo, comporta delle sanzioni.
Con la conversione del Decreto Legge 119/2018 sono state modificate le sanzioni applicabili in caso di violazioni che riguardano importi superiori a 999,99 euro ed inferiori a 30.000 euro.
In caso di emissione di assegni di importo fino a trentamila euro senza clausola di non trasferibilità, ma che non siano riconducibili ad ipotesi di riciclaggio finanziario o che risultino legati ad acquisti personali o trasferimenti inter familiari, la punibilità è più criticamente valutata e l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione di legge.
L’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 231/2007 rimane comunque invariato e prevede che gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre prevedere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In assenza dell’apposizione di uno di questi elementi possono essere ancora irrogate sanzioni in capo ai trasgressori con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro.
Come Incassare un Assegno Bancario non Trasferibile
L’assegno non trasferibile può essere incassato presso una filiale della banca che lo ha emesso oppure presso l’istituto di credito in cui il beneficiario ha aperto il proprio conto corrente, sul quale l’assegno potrà essere versato, dopo la verifica, da parte della banca, che l’identità di chi richiede il pagamento corrisponda a quella del beneficiario.
Se il beneficiario di un assegno non trasferibile non dispone di un conto corrente, può chiedere alla banca emittente di liquidare in contanti la somma indicata nell’assegno.
Scadenza di un Assegno Bancario non Trasferibile
I tempi per la riscossione di un assegno bancario non trasferibile sono fissati in 8 giorni dalla data di emissione, nel caso in cui il titolo sia stato emesso su piazza, e in 15 giorni, se emesso fuori piazza. Nel primo caso si intende che l’assegno è stato emesso nello stesso Comune in cui sarà riscosso, nel secondo caso che esso è stato emesso in un Comune diverso da quello di riscossione. Se l’assegno non trasferibile viene riscosso all’estero, ma in un paese europeo, il tempo per la riscossione è 20 giorni. Infine, se è riscosso in un paese straniero e appartenente a un continente diverso dal nostro, il titolo può essere riscosso entro 60 giorni.