In questa guida spieghiamo quale risulta essere la scadenza dell’assegno bancario e dell’assegno circolare.
L’assegno è un titolo di credito alternativo al contante e si traduce in un’esposizione da parte di chi lo ha emesso, soggetto traente, nei confronti del soggetto beneficiario indicato sul titolo per la somma scritta. L’assegno è, dunque, un credito vantato dal beneficiario e che potrà essere da questi riscosso presentandosi allo sportello della banca.
I tempi per la sua riscossione sono fissati in 8 giorni dalla data di emissione, se il titolo è stato emesso su piazza, e entro 15 giorni, se emesso fuori piazza. Nel primo caso si intende che l’assegno è stato emesso nello stesso Comune in cui sarà riscosso, nel secondo caso che esso è stato emesso in un Comune diverso da quello di riscossione. Se, invece, l’assegno sarà riscosso all’estero, ma in un paese europeo, i tempi per la scadenza di riscossione sono fissati in 20 giorni. Infine, se sarà riscosso in un paese straniero e appartenente a un continente diverso dal nostro, il titolo potrà essere riscosso entro 60 giorni.
Per tutto questo tempo, non solo il correntista che ha emesso l’assegno è obbligato a mantenere sul proprio conto corrente la provvista necessaria per il pagamento, ma, nel caso in cui questo non avvenga, l’assegno potrebbe essere protestato ed il correntista si vedrebbe obbligato all’ulteriore pagamento di una penale pari al 10% dell’importo del titolo.
Il protesto è un atto formato da un Pubblico Ufficiale il quale attesta che il titolo portato all’incasso non è stato pagato dal debitore per mancanza di fondi o rifiuto a pagare. Si tratta di un atto importante, visto che può valere in un eventuale giudizio davanti al Tribunale come prova indiscussa del mancato pagamento dell’assegno presentato all’incasso.
A differenza dell’assegno bancario, che presenta sempre il rischio che all’atto della richiesta di riscossione il beneficiario rimanga senza soldi, nel caso in cui l’assegno si stato emesso parzialmente o del tutto scoperto, l’assegno circolare è un titolo di credito sicuro, perché la banca provvede a prelevare la somma indicata su di esso dal conto corrente del soggetto traente richiedente o a farsi consegnare in contanti tale somma. Dunque, non esiste il rischio che un assegno circolare risulti scoperto.
La conseguenza del mancato rispetto di questi termini per l’incasso è che, al loro scadere, chi ha emesso l’assegno ha la possibilità di ordinare al trattario, cioè la Banca presso cui è stato presentato, di non pagare più l’assegno. Se questo tipo di ordine arriva prima dei termini indicati in precedenza, la Banca è libera di pagare la somma indicata senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del traente e del portatore del titolo.
Esiste un altro termine temporale che è importante conoscere. La legge prevede infatti un termine di sei mesi entro il quale il beneficiario deve portare all’incasso l’assegno, per poterlo utilizzare come titolo esecutivo. Questo significa che se entro sei mesi l’assegno viene portato all’incasso, il beneficiario potrà utilizzarlo come titolo esecutivo e procedere con l’intimazione di pagamento e, successivamente, con la relativa azione esecutiva, come il pignoramento. Il termine di decorrenza dei sei mesi inizia dalla scadenza del termine per la presentazione dell’assegno. Inoltre, superato il termine sei mesi, si prescrive anche il diritto del portatore di rivalersi contro chi ha emesso l’assegno. Una volta passati i sei mesi, è possibile proporre un’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato origine all’emissione dell’assegno in questione.
Per i successivi nove anni e mezzo, quindi dieci anni dalla data di emissione, l’assegno bancario conserva comunque l’efficacia di una promessa unilaterale di pagamento, disciplinata dagli articoli 1987 e seguenti del codice civile. L’efficacia viene meno con il decorso del decimo anno, che determina l’operatività della prescrizione del diritto di credito del beneficiario, sempre che non vi siano state nel corso del decennio cause interruttive della prescrizione, anche solo tramite raccomandata.