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Come Incassare un Assegno Intestato a Due Persone​

Quando su un assegno figurano due beneficiari, incassare la somma diventa un’operazione che intreccia regole giuridiche, prassi bancarie e una buona dose di cautela pratica. Il punto di partenza è la legge assegni, Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, che stabilisce che la banca può pagare soltanto il “legittimo portatore” e risponde se versa il denaro a chi non ha titolo. Il problema è stabilire chi, di fronte a un titolo intestato a due persone, sia davvero quel portatore legittimato. La risposta dipende anzitutto dall’esatta formulazione dei nomi stampati sul fronte del titolo: una semplice congiunzione può cambiare tutto. Se tra i due nominativi compare la parola e, l’assegno è congiunto e occorre l’intervento di ambedue i beneficiari per qualunque operazione; se invece appare la parola “o”, o se manca del tutto una congiunzione, il titolo è considerato disgiunto e ciascuno dei due può essere legittimato a incassare da solo. Si tratta di un principio tanto radicato da essere dato per scontato dagli sportelli, benché la norma scritta non si addentri nei dettagli: è la prassi bancaria, costruita sul combinato disposto dell’articolo 43 della legge assegni e delle Norme Bancarie Uniformi, a tradurlo in comportamento operativo.

La differenza non rimane un’esigenza teorica. Quando il titolo è congiunto, la banca richiede fisicamente la sottoscrizione di entrambi i beneficiari sul retro dell’assegno, o, in caso di versamento su conto cointestato, pretende che le firme risultino negli archivi delle firme depositate a quel conto. In pratica, chiunque tenti di presentarsi da solo con un assegno con la dicitura “e” si vede respinto finché non porta con sé l’altro intestatario, oppure finché non esibisce una procura speciale notarile che consenta di firmare in nome e per conto del co-beneficiario. Il rifiuto non è un capriccio: se la banca pagasse sulla sola firma di un intestatario e l’altro contestasse l’operazione, l’istituto rischierebbe una responsabilità da pagamento indebito. Nei casi in cui, per ragioni di salute, di residenza all’estero o di altra impossibilità materiale, il secondo beneficiario non possa comparire allo sportello, la soluzione abituale è la procura autenticata. L’autenticazione garantisce alla banca che l’assegno non è stato sottratto o alterato e che la volontà del delegante è genuina, e al delegato consente di operare senza blocchi.

Quando, viceversa, l’assegno è disgiunto, l’operazione appare molto più snella. Uno solo dei due intestatari firma la girata d’incasso, si fa identificare con documento valido e chiede l’accredito sul proprio conto. La banca non richiede l’assenso preventivo dell’altro perché la presenza della congiunzione “o” fa scattare una legittimazione alternativa: chi si presenta è già, per definizione, portatore avente diritto. Ciò non significa però che sul piano dei rapporti interni sia lecito trattenere l’intero importo; il beneficiario che ha incassato diventa debitore pro-quota dell’altro secondo le regole della solidarietà attiva di cui all’articolo 1298 del codice civile. In caso di disaccordo lo strumento di tutela non è nei confronti della banca – che ha pagato correttamente – bensì nei confronti dell’incassante che dovrà rendere conto della propria condotta davanti al giudice civile.

Prima ancora di discutere chi debba firmare, è utile ricordare che la legge antiriciclaggio e le norme fiscali impongono regole rigide sui titoli. È obbligatorio, per assegni di importo superiore a mille euro, la presenza della clausola di non trasferibilità; solo sotto quella soglia la clausola può mancare. La banca che emette moduli in forma libera per somme superiori è soggetta a sanzioni e il cliente deve pagare un’imposta di bollo aggiuntiva di 1,50 euro per ogni modulo non trasferibile che richiede. Questi obblighi, già stabiliti da anni, sono stati confermati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze anche negli ultimi vademecum disponibili.

Accanto ai vincoli relativi alla trasferibilità, si pone la questione del limite all’uso del contante. Fino a quando i pagamenti in contanti resteranno ammessi soltanto sotto i cinquemila euro, la banca potrà liquidare somme maggiori soltanto con mezzi tracciabili, vale a dire accreditando un conto o emettendo un assegno circolare intestato al cliente. Il tetto, fissato per la prima volta dal decreto Aiuti-quater e poi consolidato nella legge di bilancio 2025, riguarda l’intero importo del titolo e non la quota spettante a ciascun beneficiario. Ciò significa che due persone che si presentino, ad esempio, con un assegno da settemila euro non potranno pretendere tremilacinquecento euro ciascuna in contanti: la banca dovrà comunque utilizzare un sistema tracciabile.

Sul piano operativo, esistono poi le questioni legate alla tempistica. Un assegno bancario deve essere presentato entro otto giorni se pagabile sulla stessa piazza in cui è stato emesso, o entro quindici giorni se la piazza è diversa; per il circolare il termine è di trenta giorni. Oltre questi intervalli il titolo non si annulla, ma il traente può revocarlo, perciò il rischio ricade su chi incassa tardi. Con due beneficiari la tempestività è ancora più importante, perché bisogna organizzare la presenza di entrambi o predisporre la procura e ciò può far perdere tempo prezioso. Non a caso molte coppie, in previsione di ricevere un titolo congiunto, aprono un conto cointestato a firma disgiunta: in tal modo la banca accetta la presentazione dell’assegno anche se si presenta uno solo dei due, perché l’altro ha già autorizzato operazioni individuali con l’accordo di conto. Dove la firma sul conto è congiunta, invece, l’istituto mantiene la stessa rigidità che esibisce verso i nuovi assegni, pretendendo il doppio via libera.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la possibilità di accreditare la somma su conti distinti. Alcune banche, dietro richiesta scritta dei due intestatari, spalmano l’importo al cinquanta per cento sui rispettivi conti correnti, ma altre non lo fanno per ragioni procedurali o di costi di back-office, e chiedono di versare prima l’intero importo su un solo conto per poi effettuare un bonifico interno. Questa seconda strada è legalmente ineccepibile ma può creare tensioni nei rapporti personali, soprattutto se la somma è elevata o se le parti hanno già attriti. Se si desidera a tutti i costi l’accredito separato, la soluzione migliore è concordarlo in anticipo con la filiale o, addirittura, chiedere al traente di emettere due assegni distinti: ognuno porterebbe in banca il proprio e si eviterebbero formalità superflue.

Non di rado uno dei beneficiari si rifiuta di collaborare, magari perché contesta la suddivisione del denaro o perché teme che l’altro si appropri di più del dovuto. Con un titolo congiunto la banca non ha alcun potere di mediare: fino a quando non dispone della doppia firma, il pagamento resta bloccato. L’interessato può tentare una mediazione civile per raggiungere un accordo extragiudiziale, ma se il contrasto persiste dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’azione tipica è quella di scioglimento della comunione sul credito oppure, se la situazione si configura come un inadempimento del co-beneficiario, il ricorso al procedimento monitorio. Questi percorsi, tuttavia, comportano tempo e spese legali: è perciò consigliabile che, prima ancora di decidere la forma della congiunzione, i beneficiari valutino il grado di fiducia reciproca e la prospettiva di future incomprensioni.

Il panorama tecnico cambia ancora qualora il titolo sia in valuta estera o tratto su una banca oltre confine. Le differenze riguardano soprattutto i tempi di clearing, che possono arrivare a venti giorni lavorativi, e le commissioni di negoziazione. Dal punto di vista della legittimazione, però, la regola della doppia o della singola firma resta identica: il diritto internazionale privato rimette alla legge del luogo di pagamento, e le banche italiane applicano le stesse cautele previste dalla legislazione nazionale. Conviene allora mettere in conto queste dilatazioni temporali già in fase di trattativa con il soggetto che emette il titolo, soprattutto se le somme sono necessarie con una certa urgenza.

Un ultimo elemento rilevante è la progressiva digitalizzazione dei servizi di versamento. Molti istituti consentono il deposito di assegni tramite ATM evoluti o addirittura tramite fotografia in app; quasi sempre, però, gli assegni intestati a più persone sono esclusi da queste procedure. L’ATM evoluto può accettare un assegno disgiunto, giacché richiede una sola firma, ma rifiuta quelli congiunti se non riconosce entrambe le sottoscrizioni. L’app di mobile banking, per ragioni di sicurezza sull’autenticità delle firme, di norma non permette in alcun caso il caricamento di titoli con doppia intestazione. Ciò significa che, nonostante i progressi tecnologici, il ricorso allo sportello tradizionale rimane indispensabile nelle operazioni con due beneficiari.

In conclusione, incassare un assegno a doppia intestazione non è mai un gesto banale. Occorre verificare la lettera che collega i nomi, conoscere i limiti normativi sulla trasferibilità, rispettare le soglie antiriciclaggio, coordinarsi con la banca sui tempi di presentazione e farsi trovare pronti con tutta la documentazione. Una pianificazione prudente, che includa l’eventuale apertura di un conto cointestato a firma disgiunta o la richiesta di due titoli separati, consente di evitare la maggior parte degli attriti successivi. Là dove le relazioni personali rendono complessa la collaborazione, il suggerimento è di definire per iscritto, fin dal principio, la ripartizione delle somme e le modalità di incasso, oppure di rivolgersi a un professionista per delineare un mandato fiduciario a prova di contestazioni. La normativa offre già le tutele necessarie; il segreto è conoscerla abbastanza da utilizzare i suoi strumenti prima che i problemi si presentino.

Aggiornato il Agosto 5, 2025

About Luca

Impiegato bancario da oltre dieci anni. Ho creato questo sito per aiutare a comprendere meglio cosa sono e come funzionano gli assegni.

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