In questa guida spieghiamo in cosa consiste la girata dell’assegno e come girare un assegno.
L’assegno è un titolo di credito che assegna al beneficiario il diritto di riscuotere la somma di denaro indicata sul documento presentandosi allo sportello della banca. Chi emette l’assegno diventa un obbligato verso il beneficiario, ossia un suo debitore. Se l’assegno viene compilato correttamente in tutte le sue parti e firmato dal traente, esso potrà essere riscosso dal creditore entro la scadenza. Questa è prevista dalle norme in 8 giorni dalla data di emissione, se il titolo è stato emesso su piazza, ovvero nello stesso Comune in cui viene riscosso, e entro 15 giorni, se il titolo è stato emesso fuori piazza, ovvero in un Comune diverso da quello di riscossione. Tempi ancora più lunghi sono previsti per le riscossioni di un assegno italiano all’estero, a seconda che il luogo in cui il creditore si presenta per scambiare il titolo sia un paese europeo o al di fuori del nostro Continente. Attenzione, il beneficiario potrà anche incassare la somma dovuta oltre la scadenza, ma il traente, passata la data prevista, ha la possibilità di revocare l’assegno.
Come Girare un Assegno
Detto ciò, gli assegni possono anche essere crediti cedibili. Questo significa che il beneficiario, invece che riscuotere la somma a cui ha diritto, cede il suo credito a un terzo soggetto. Lo fa, attraverso la girata, un atto che consiste praticamente nell’apporre la propria firma sul retro del documento, generalmente al di sotto della formula Per me pagare a più il nome del nuovo creditore. Chi cede il credito è il girante, mentre chi lo riceve diventa il giratario dell’operazione.
Questo potrà a sua volta cedere il titolo a un quarto soggetto, che diventerà il nuovo creditore e così via. L’unica avvertenza è che tutte queste operazioni devono essere effettuate entro la scadenza prevista per la riscossione della somma indicata sull’assegno, altrimenti si rischia di non trovare una giacenza sufficiente per vedere soddisfatto il credito vantato. Infatti, il prelievo della somma avverrà sempre dal conto corrente dell’unico debitore, quello che ha emesso l’assegno.
L’assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l’incasso. Bisogna comunque fare attenzione a un particolare, un assegno trasferibile con una girata in bianco potrebbe essere incassato da chiunque ne entri in possesso.
La girata è quindi l’atto tramite il quale un soggetto, detto girante, trasferisce a un altro soggetto, detto giratario, la legittimazione di un titolo di credito.
Quando è Possibile la Girata di un Assegno
Oggi, rispetto a qualche anno fa, la girata degli assegni è un’operazione molto rara, perché le nuove norme, finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e del riciclaggio di denaro, hanno fortemente limitato la possibilità stessa di effettuare le girate, in modo che si abbia sempre e con immediatezza conoscenza di chi riscuoterà un pagamento, cosa che sarebbe più difficile da capire, nel caso di cessioni del credito con le girate.
Per questo, tutti gli assegni sono emessi con la formula di non trasferibilità, ossia non sono girabili. Questo significa che è nulla l’eventuale cessione del credito a terzi con il procedimento della firma sul retro del titolo, come abbiamo sinteticamente richiamato sopra. Il giratario che si presentasse allo sportello per incassare l’assegno si vedrebbe infatti negare il pagamento da parte della banca, perché essa rimane obbligata solo verso il beneficiario indicato sul titolo, non verso altri.
Tuttavia, sono possibili alcune eccezioni, anche se limitate da certe condizioni. Il cliente di una banca può richiedere il rilascio di un assegno senza la formula di non trasferibilità, sempre che su ogni titolo ricevuto egli paghi una marca da bollo di 2 euro e sempre che la somma pagata con l’assegno sia non superiore ai limiti previsti dalla legge, attualmente 999 euro.
Le nuove norme hanno, invece, introdotto il divieto di emissione verso lo stesso creditore, cosa che avveniva in passato apponendo sul titolo la formula a me stesso.
La girata può essere in bianco o piena. La girata è in bianco se il girante non indica il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato all’incasso dell’assegno. Al contrario, si parla di girata piena se insieme alla firma del soggetto che gira l’assegno, girante, viene apposta anche l’indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario.
Se l’assegno viene emesso senza indicazione del giratario, esso ha valore di assegno al portatore. La conseguenza è che il trasferimento del titolo si opera con la consegna del titolo stesso e che il possessore del titolo è legittimato all’incasso dell’importo facciale.
Quanto detto è valido anche per gli assegni circolari, che si distinguono dagli assegni bancari per la garanzia presente al momento dalla loro emissione della copertura con fondi che l’emittente ha consegnato alla banca in contanti o tramite addebito immediato sul conto corrente. Dunque, in questi casi non esiste alcun rischio per il creditore di vedersi negata la riscossione dell’assegno, perché questo sarà certamente già stato coperto. Anche gli assegni circolari sono emessi tutti con la clausola di non trasferibilità, salvo che il cliente lo richieda senza, ma dovrà accettare di pagare 2 euro di marca di bollo per ogni titolo emesso e consegnatogli e sempre che la somma indicata sull’assegno sia non superiore ai limiti previsti.