L’assegno è un titolo di credito con cui un soggetto, detto traente o emittente, ordina alla propria banca, il soggetto trattario, di pagare a vista il beneficiario indicato sul documento con nome e cognome e che si presenta al suo sportello per la riscossione.
Nella pratica, quando un cliente apre un conto in banca, può richiedere all’istituto di farsi rilasciare un libretto degli assegni. Il cliente può utilizzarlo per pagare i soggetti beneficiari non in contanti, sempre che ogni pagamento sia coperto dalla giacenza residua sul conto.
Compilazione dell’Assegno
La compilazione di un assegno è molto semplice.
Vediamo in concreto come si presenta un assegno e quali dati contiene. L’assegno non è altro che un titolo cartaceo, costituito da una matrice, su cui compare il suo numero e che viene conservato da colui che lo emette, mentre al beneficiario viene staccato quello che propriamente chiamiamo, appunto, assegno.
In esso devono comparire la data e il luogo dell’emissione, la somma che si ordina all’istituto di pagare al beneficiario, espressa sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza prevale l’ultima, oltre che il nome di colui che è titolato a riscuotere la somma. Infine, deve comparire la firma dell’emittente.
Sull’assegno troviamo spesso la scrittura non trasferibile. Il Decreto Legislativo 231/2007 e le successive modifiche ha imposto restrizioni agli assegni bancari per quanto riguarda importo e di trasferibilità. Ogni assegno emesso per una somma pari o superiore a 1000 euro deve indicare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità. Essa implica che l’assegno non può essere girato a terzi, se non alla banca, da parte del beneficiario e ciò garantisce ancora di più che la somma sarà riscossa solo dall’effettivo beneficiario.
Emettere un assegno in bianco, senza data e beneficiario, risulta essere vietato perché si tratta di un’operazione considerata un’evasione fiscale per quanto riguarda l’imposta di bollo.
Smarrimento dell’Assegno
Se si smarrisce l’assegno, per prima cosa si deve chiamare la propria banca, avvertendola dell’accaduto, per fare in modo che provveda a bloccare l’assegno. Successivamente si dovrà sporgere denuncia presso una Caserma dei Carabinieri o il Commissariato di Polizia, facendosi rilasciare una copia della denuncia stessa, che l’emittente dovrà portare presso la banca a riprova di quanto comunicato in precedenza. Ovviamente se il titolo fosse stato riscosso prima della segnalazione e da un beneficiario apparentemente legittimato, la banca non ha alcuna responsabilità e si potrà solo sperare che sia prima o poi individuata la persona responsabile del furto o che, in ogni caso, sia entrata senza averne titolo in possesso dell’assegno, incassandolo.
Incasso dell’Assegno
La procedura per incassare un assegno è molto semplice.
La banca si impegna a pagare il beneficiario, quando questi si presenta al suo sportello, avendo cura di identificarlo per evitare eventuali truffe. Il pagamento può avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione dell’assegno, se questo è emesso su piazza, o entro 15 giorni dall’emissione, se è stato emesso fuori piazza. Nel primo caso significa che l’assegno viene riscosso nello stesso Comune in cui il traente lo ha emesso, nel secondo caso viene riscosso in un Comune diverso da quello di emissione. La conseguenza del mancato rispetto di questi termini è che, al loro scadere, chi ha emesso l’assegno ha la possibilità di ordinare al trattario, cioè la Banca presso cui è stato presentato, di non pagare più l’assegno. Se questo tipo di ordine arriva prima dei termini indicati in precedenza, la Banca è libera di pagare la somma indicata senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del traente e del portatore del titolo.
I giorni di valuta indicano la data dalla quale gli importi versati con un assegno iniziano a maturare gli interessi. La valuta rappresenta infatti l’intervallo di tempo che intercorre tra l’addebito di un assegno e la data a partire dalla quale questo visibile nell’estratto conto e cominciano a calcolarsi gli interessi attivi sul deposito. Dal novembre del 2009, in base a quanto stabilito dalla legge 102/2009, si ha che i giorni lavorativi per la valuta di accredito sono fissati fino a un massimo di tre per un assegno bancario e in un massimo di un solo giorno lavorativo per l’assegno circolare.
In qualsiasi caso, però, la banca provvede a pagare il beneficiario, solo se sul conto risulta disponibile una giacenza almeno pari alla somma da pagare indicata sull’assegno, altrimenti il pagamento non può avvenire e la banca sollecita all’emittente di provvedere immediatamente a ripristinare la cifra mancante, minacciando in caso contrario di effettuare la levata del protesto. Quando l’assegno è scoperto, si parla anche di emissione a vuoto.
Quindi, prima di emettere un assegno bisogna sempre accertarsi di avere sul conto la cifra sufficiente per coprire il pagamento. Le conseguenze sono altrimenti molto negative.
Chi emette un assegno a vuoto e non provvede immediatamente a coprirlo su segnalazione della banca si vedrà protestato il titolo e segnalato al Registro dei Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente e alla Centrale Rischi Finanziari. Nei fatti, è data pubblicità al proprio nominativo, tale che le banche, le società finanziarie ed eventuali terzi in affari siano a conoscenza del grado di rischio a cui vanno incontro nel prestare denaro o accettare pagamenti non in contanti dal protestato.
Con il protesto scattano le sanzioni
-Una sanzione pecuniaria che va da 516 a 6.197 euro.
-La revoca dalla possibilità di emettere ulteriori assegni bancari o postali per un periodo che va da 2 a 5 anni se l’importo dell’assegno è superiore a 2.582 euro.
-La segnalazione alla Centrale Rischi che comporta l’impossibilità di accedere ad altri finanziamenti, mutui o aperture di conto corrente.
Assegni Circolari
Quanto detto vale per l’assegno bancario, mentre l’assegno circolare presenta alcune differenze significative.
Si tratta di un titolo di credito emesso da una banca, che lo firma, in relazione a una somma di denaro, che già è presente in cassa. L’assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità, ossia non può essere girato a terzi, a maggiore garanzia della persona che riscuoterà l’importo. Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario
La caratteristica fondamentale dell’assegno circolare, quindi, è che viene emesso da una banca e che è sicuro che essa erogherà al beneficiario la somma indicata sul titolo, in quanto coperto.